Nell′ambito della separazione personale, quando il giudice assegna ad uno dei coniugi la casa coniugale (di proprieta′ dell′altro o in comproprieta′ tra i coniugi), la gratuita′ di tale assegnazione si riferisce solo all′uso dell′abitazione medesima, per il quale non si deve corrispondere alcuna somma. Non si estende pero′ alle spese correlate a detto uso (ad esempio le spese condominiali, le bollette per le utenze o la TARI) che sono a carico del coniuge assegnatario. Per completezza si ricorda che, invece, nella fase precedente alla separazione non sussiste il diritto ai rimborso delle spese sostenute da un coniuge nei confronti dell′altro, in quanto effettuate per i bisogni della famiglia e riconducibili alla logica della solidarieta′ coniugale, in adempimento dell′obbligo di contribuzione di cui all′art. 143 c.c.